Trova le risposte alle domande più comuni sulla piattaforma PROPRYA e sul processo di vendita o affitto del tuo immobile.
Scegliere PROPRYA invece di un'agenzia immobiliare tradizionale significa vendere o affittare casa in autonomia, con lo stesso supporto, con tutti i vantaggi della tecnologia e senza alcuna commissione per il proprietario.
A differenza delle agenzie, con PROPRYA:
Con PROPRYA hai tutti gli strumenti per concludere la tua trattativa in modo efficace con la sicurezza di avere sempre un supporto a disposizione.
Con PROPRYA hai il pieno controllo della vendita o dell'affitto del tuo immobile, ma con un grande vantaggio: non sei mai solo.
A differenza del fai-da-te tradizionale, con PROPRYA puoi contare su un supporto dedicato che ti guida in ogni fase del processo:
PROPRYA ti offre un'alternativa semplice, smart e efficace per vendere o affittare casa in autonomia, con la sicurezza di avere sempre un esperto al tuo fianco.
A differenza di un'agenzia immobiliare tradizionale, PROPRYA è una piattaforma digitale che permette ai proprietari di vendere o affittare il proprio immobile in autonomia, senza intermediari e senza commissioni. Operando esclusivamente online, riduciamo i costi operativi e possiamo offrire ai proprietari un servizio gratuito, senza spese nascoste.
I proprietari possono scegliere tra un piano completamente gratuito e opzioni a pagamento con servizi extra per aumentare la visibilità dell'annuncio e semplificare il processo di vendita o locazione.
Oltre a ciò, PROPRYA applica delle commissioni trasparenti e ridotte a carico di acquirenti (1% del prezzo di vendita, minimo 1.000 €) e affittuari (5% del canone annuo, minimo 500 €), IVA esclusa, pagabili solo a risultato ottenuto: se la vendita o la locazione non si conclude, nessuno paga nulla.
No, con PROPRYA non ci sono costi nascosti. Il piano base è completamente gratuito: puoi vendere o affittare la tua casa senza alcuna spesa.
Se desideri servizi extra per valorizzare il tuo annuncio o semplificare la gestione della trattativa, puoi scegliere uno dei nostri piani a pagamento, sempre facoltativi e con prezzi chiari e trasparenti. Nessuna sorpresa, nessun obbligo: con PROPRYA hai il pieno controllo della tua transazione.
Una volta inseriti i dati dell'immobile, caricate le fotografie e la planimetria, il nostro sistema genera automaticamente il tuo annuncio. Inoltre miglioriamo anche la qualità delle immagini e creiamo una descrizione efficace per rendere la tua offerta ancora più attrattiva.
L'annuncio verrà poi pubblicato sul portale immobiliare più adatto, in base alle caratteristiche e alla geolocalizzazione della tua casa, per garantirti la massima visibilità e aumentare le possibilità di vendita o affitto.
Per la vendita di un immobile è necessario disporre di carta d'identità e codice fiscale, titolo di provenienza (atto di compravendita, successione, ecc.), della visura e della planimetria catastali, dei titoli edilizi che attestino la regolarità urbanistica del bene e dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.). Se l'immobile è in condominio servono anche il regolamento condominiale e l'attestazione dell'amministratore sulle spese pagate e deliberate.
Il certificato di agibilità e le dichiarazioni di conformità degli impianti non sono obbligatori, ma sono fortemente consigliati: se mancano, la loro assenza va dichiarata nell'atto e può pesare nella trattativa.
Per il proprietario servono:
Per l'inquilino servono:
A integrazione dei documenti reddituali possono essere richieste anche garanzie patrimoniali: un'attestazione della banca, una fideiussione bancaria oppure, in mancanza di reddito sufficiente, una terza persona (ad esempio un parente dell'inquilino) con funzione di garante.
La funzione di questo attestato, o certificato, è quello di informare circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica di un intero edificio o di un immobile, nello specifico. Questo attestato deve possederlo chiunque voglia vendere un immobile, in quanto senza di esso il notaio non può procedere alla stipula; anche chi vuole affittare un immobile deve possedere l'attestato in quanto i dati devono essere inseriti all'interno del contratto di locazione, oltre a darne copia all'inquilino.
La durata è di 10 anni e viene rilasciato da un singolo tecnico qualificato, uno studio associato, una ESCO – acronimo per Energy Service Company – o qualsiasi funzionario abilitato a redigere l'attestato dopo aver effettuato, per obbligo di legge, almeno un sopralluogo nell'immobile oggetto della valutazione.
Una volta che il proprietario ha comunicato alla piattaforma i giorni e gli orari disponibili per le visite, questi verranno a loro volta comunicati alle persone che hanno visto l'annuncio e che sono interessate ad fissare una visita. La piattaforma provvederà a fornire, sia ai proprietari che ai potenziali acquirenti/affittuari, tutte le indicazioni necessarie ad effettuare la visita.
No. Il proprietario può scegliere secondo le sue disponibilità se presenziare in persona durante una visita al suo appartamento, o può scegliere di delegare una persona di sua fiducia. Prima di fissare una visita la proprietà dovrà comunicare alla piattaforma il nome di chi presenzierà all'appuntamento. Così come al proprietario verrà comunicato dalla piattaforma il nome di chi si presenterà alla visita.
Se alla visita non si presenta nessuno il proprietario è tenuto ad informare immediatamente la piattaforma. Se in seguito ad una ragionevole motivazione, il proprietario acconsentirà a concedere un secondo appuntamento, la piattaforma organizzerà una seconda visita.
Se si presenta una persona diversa da quella indicata in fase di organizzazione dell'appuntamento, il proprietario è tenuto ad informare immediatamente la piattaforma. Nel caso in cui la persona che si è presentata alla visita non dovesse dimostrarsi interessata all'acquisto o alla locazione dell'immobile (es. una agenzia immobiliare che si finge cliente per cercare di accaparrarsi l'immobile da vendere o da affittare), la piattaforma provvederà immediatamente al blocco di quella persona impedendole di utilizzare il servizio in futuro.
Il servizio di PROPRYA è completamente gratuito per i proprietari, perché il nostro modello di business si basa sulle commissioni pagate dagli acquirenti o dagli affittuari.
Se un proprietario decide di accordarsi privatamente con l'acquirente o l'affittuario per escludere PROPRYA dalla trattativa e aggirare il pagamento delle commissioni, sta violando i termini e le condizioni della piattaforma. In questo caso, sarà tenuto a versare una penale pari all'importo della commissione dovuta dall'acquirente o dall'affittuario, oltre alle eventuali spese legali. Inoltre, non potrà più utilizzare il servizio in futuro.
Scegliere PROPRYA significa avere un servizio professionale, trasparente e conveniente. Cercare di aggirare le regole, invece, può trasformarsi in un costo imprevisto e in una perdita di opportunità. Conviene? Decisamente no.
Immediatamente dopo la visita la piattaforma contatterà la persona interessata all'acquisto o all'affitto e gli chiederà un resoconto. Se l'immobile è piaciuto, si procederà o con una ulteriore visita, se necessaria, o con la compilazione, tramite la piattaforma, di una proposta di acquisto o di locazione da sottoporre al proprietario dell'immobile.
Immediatamente dopo l'accordo sui termini della compravendita, PROPRYA:
In tutti i casi, PROPRYA assisterà le parti, fino alla stipula del rogito notarile.
Una volta trovato un accordo sui termini di una locazione, PROPRYA:
Il contratto preliminare, in gergo chiamato anche compromesso, è l'accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo (atto di compravendita), indicandone subito gli aspetti essenziali.
Sì. Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione (fino all'entrata in vigore del decreto legge n. 73/2022, articolo 14, il termine era di 20 giorni dalla sottoscrizione).
Per legge le parti rispondono in solido; nella pratica le spese di registrazione del preliminare sono di solito a carico dell'acquirente o si dividono a metà. In Italia sono le seguenti:
Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l'imposta di registro proporzionale pari allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria o di acconto sul prezzo (dal 1° gennaio 2025 l'aliquota è la stessa per entrambe; prima gli acconti scontavano il 3%). Questa imposta non può comunque superare quella dovuta per l'atto definitivo. L'importo versato si scala dall'imposta di registro dovuta al rogito; se risulta superiore, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso.
Rappresenta una somma di denaro o altre cose fungibili, che una parte dà all'altra al momento della conclusione del contratto per confermare l'impegno assunto contrattualmente (art. 1385 c.c.). Più precisamente, il promissario acquirente versa una somma a titolo di caparra confirmatoria, al venditore (e non a PROPRYA), a fronte dell'impegno di acquistare in futuro l'immobile.
Se la parte (solitamente l'acquirente) che ha versato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, trattenendo la caparra.
Se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta (solitamente il venditore), l'altra può recedere dal contratto e può esigere il doppio della caparra (art. 1385, comma 2, c.c.). In alternativa al recesso, la parte non inadempiente può sempre chiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (art. 1385, comma 3, c.c.).
È un documento sottoscritto dalle parti (proprietario e inquilino), che regolamenta la "Locazione" (detta anche affitto) col quale una parte si obbliga a far godere ad un'altra una cosa mobile o immobile, per un dato periodo di tempo, a fronte di un determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.).
In Italia esistono quattro tipi di contratti di locazione (disciplinati secondo la Legge 431/1998) per uso residenziale:
Sì, tramite un contratto ad uso transitorio (da 1 a 18 mesi), ma attenzione: è richiesta la sussistenza di un'esigenza temporanea, del proprietario o dell'inquilino (ad esempio lavoro, studio, ristrutturazione), che deve essere indicata nel contratto e comprovata da documentazione allegata. Se la documentazione manca o l'esigenza viene meno, la legge stabilisce che il contratto sia ricondotto alla durata ordinaria prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 431/98, cioè quattro anni con rinnovo automatico di altri quattro, fatte salve le eccezioni di legge.
Il contratto transitorio non ha rinnovo automatico: alla scadenza termina. Se l'esigenza temporanea permane e viene comunicata all'altra parte prima della scadenza, si può stipulare un nuovo contratto transitorio; se il proprietario non comunica nulla e l'inquilino resta nell'immobile, il contratto si trasforma in un 4+4.
Sì, è obbligatorio, salvo per i contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno con lo stesso inquilino. La registrazione va effettuata all'Agenzia delle Entrate (modello RLI, anche online) entro 30 giorni dalla stipula del contratto (art. 13 D.P.R. 131/86). Senza registrazione il contratto è nullo e non si può nemmeno avviare uno sfratto.
Dopo la registrazione restano due adempimenti: comunicare all'inquilino (e all'amministratore, se in condominio) gli estremi della registrazione entro 60 giorni; se l'inquilino è un cittadino extracomunitario, comunicare l'ospitalità alla Questura entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.
In Italia i costi di registrazione del contratto di affitto variano a seconda del tipo di contratto:
1) Regime Ordinario e Transitorio. In questo caso, devi pagare sia l'imposta di registro che l'imposta di bollo.
L'imposta di registro corrisponde al 2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro, ed è dovuta ogni anno per tutta la durata del contratto (si può pagare in unica soluzione per tutti gli anni con uno sconto). Per i contratti a canone concordato la base di calcolo è ridotta del 30%.
L'imposta di bollo è calcolata in base alla lunghezza del contratto e al numero di copie: 16 euro ogni 4 facciate, e comunque ogni 100 righe, per ogni copia.
2) Cedolare Secca. Questo regime esenta le parti dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, per la registrazione e anche per le annualità successive, le proroghe e le risoluzioni. Il canone è tassato con un'imposta sostitutiva (21%, o 10% per il canone concordato) al posto dell'IRPEF e delle addizionali; il reddito conta comunque ai fini dell'ISEE e delle detrazioni legate al reddito. Il proprietario, in cambio, rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone per tutta la durata dell'opzione.
Le spese di registrazione del contratto di locazione, se dovute, si dividono per legge a metà tra proprietario e inquilino (art. 8 legge 392/78).
In Italia le imposte sulla compravendita (registro, ipotecaria e catastale) sono a carico dell'acquirente, che paga anche il notaio. Il venditore, nella maggior parte dei casi, non paga nulla.
L'unica imposta che può riguardare il venditore è quella sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto. Non è dovuta se ricorre anche una sola di queste condizioni: l'immobile è posseduto da più di 5 anni; oppure, se venduto entro 5 anni, è stato l'abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita; oppure è stato ricevuto in eredità (per le donazioni i 5 anni si contano dall'acquisto da parte di chi ha donato). Se invece la plusvalenza è dovuta, si può scegliere tra la tassazione IRPEF ordinaria e un'imposta sostitutiva del 26%, da richiedere al notaio.
Attenzione al Superbonus: dal 2024, se si vende entro 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il Superbonus, la plusvalenza è tassata anche oltre i 5 anni (salvo abitazione principale e immobili ereditati).
Tra privati, l'imposta di registro viene calcolata sul valore catastale dell'immobile. Nelle compravendite con agevolazioni "prima casa" l'aliquota è del 2% mentre nelle compravendite senza agevolazione "prima casa" l'aliquota è del 9%. In entrambe i casi non può essere inferiore a 1000 euro. Le imposte ipotecaria e catastale sono ognuna di 50 euro.
I requisiti necessari per fruire, a pena di decadenza, delle agevolazioni prima casa, riguardano:
Sì. Non succede nulla se si ri-acquista una nuova abitazione principale, entro 12 mesi dall'atto di vendita. Se invece non si ha intenzione di riacquistare, si perdono le agevolazioni e in più si dovrà pagare una sanzione pari al 30% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute all'epoca ma non versate.
E' possibile usufruire nuovamente di tali agevolazioni dopo averne già goduto in passato allorché il compratore si trovi, nel momento in cui venga effettuato l'acquisto, nelle predette condizioni.
Passati i 5 anni, si è liberi di vendere senza alcun vincolo.
Il reddito che proviene dal canone dell'immobile affittato confluisce nel totale dei redditi percepiti che rappresentano l'imponibile Irpef su cui viene calcolata l'imposta da pagare.
L'Irpef varia a seconda dell'ammontare del reddito complessivo e, di conseguenza, l'aliquota per calcolare le tasse sull'affitto saranno tanto più alte quanto più alto sarà il reddito imponibile.
Con la tassazione ordinaria il canone concorre al reddito complessivo per il 95% (il 5% è una deduzione forfettaria per le spese). Dal 2024 il sistema fiscale italiano prevede 3 scaglioni di reddito:
A queste si aggiungono le addizionali regionale e comunale.
La cedolare secca, se scelta dal proprietario, sostituisce l'IRPEF e le addizionali con un'aliquota fissa del 21% sull'intero canone, che scende al 10% per i contratti a canone concordato. Esonera inoltre dall'imposta di registro e di bollo, ma comporta la rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone. Per la maggior parte dei proprietari con reddito medio-alto è la scelta più conveniente; la situazione va comunque valutata caso per caso.
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